Ubi lex vòluit dìxit, ubi nòluit tàcuit

Ubi lex vòluit dìxit, ubi nòluit tàcuit [Quando la legge volle, si pronunciò espressamente, quando non volle tacque]

Principio giuridico rilevante in tema di interpretazione della legge, in virtù del quale deve ritenersi che il silenzio della legge implica assenza di una qualsiasi disposizione e, quindi, di previsione di legge. Il principio (—) va disapplicato nei casi in cui può farsi luogo ad analògia lègis [vedi]; resta valido, invece, in relazione alle indicazioni tassative di casi particolari per i quali soltanto debba applicarsi una certa disciplina (si pensi, ad es., alla recente legislazione antimafia, che ha indicato una serie di reati per i quali le esigenze cautelari, se sussistenti, possono essere soddisfatte soltanto dalla custodia cautelare in carcere: ciò non può ritenersi per i reati in ordine ai quali il legislatore ha taciuto).